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Niente di meglio
di una bella passeggiata a piedi
Il
pedone ::..
L'art. 190 del Codice della Strada prevede per il pedone specifiche
norme di comportamento, che di seguito riassumiamo.
Nei centri abitati ::..
Il pedone deve circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui
viali e sugli altri spazi per lui predisposti; qualora questi
manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, deve circolare
sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei
veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione.
Fuori
dai centri abitati ::..
- fuori dai centri abitati il pedone ha l'obbligo
di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli
sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro
rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti
di carreggiata a senso unico di circolazione;
- da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere, il pedone che circola sulla carreggiata
di strada esterna ai centri abitati, priva di illuminazione
pubblica, ha l'obbligo di marciare su unica fila.
L'attraversamento ::..
Il pedone:
-
per attraversare la carreggiata, deve servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi;
quando questi non esistono, o distano più di 100 metri
dal punto di attraversamento, può attraversare la carreggiata
solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad
evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;
- non può attraversare diagonalmente
gli incroci;
- non può attraversare le piazze al di fuori
degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono
a distanza superiore a 100 metri;
- deve dare la precedenza ai conducenti nell'attraversare
la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali;
- non deve effettuare l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta
alle fermate.
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